Scrivi e-mail DonazioniLinksNews

A.T.C.R.U.P. Onlus
Associazione Toscana Cura Riabilitazione Ustioni Pediatriche

Lo Statuto

Lo statuto attuale , risultato di tre modifiche, una nell'anno 2000, una nell'anno 2008, e l’ultima nell’anno 2014, è stato redatto 12 aprile 2014 presso lo studio notarile Casini di Firenze.

Qui sotto alcuni estratti più significativi.

STATUTO
della "Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

PARTE PRIMA - GENERALITA'

Art. 1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita la "Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"; l'associazione potrà operare anche con la sigla "Associazione A.T.C.R.U.P. Onlus". L'associazione ha sede in Firenze, Viale Pieraccini n. 24. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Oggetto e scopo
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria a favore dei bambini ustionati e delle loro famiglie. A tale scopo l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività volte a: - migliorare le tecniche di cura dell'ustione pediatrica; migliorare la degenza del bambino nel centro ustioni; - sostenere le famiglie nel reinserimento dei bambini gravemente ustionati nella società; - promuovere iniziative di educazione sanitaria per una costante e corretta informazione sulla prevenzione delle ustioni; - facilitare la frequenza di Centri Ustionati nazionali ed esteri da parte del personale medico e non medico, strutturato e coinvolto nella cura del bambino ustionato del Centro Ustioni dell'Ospedale Pediatrico Meyer; - facilitare la partecipazione del personale medico e non medico, strutturato e coinvolto nella cura del bambino ustionato a convegni, congressi e corsi di aggiornamento che abbiano come argomento la cura e la riabilitazione del paziente ustionato; - costituire borse di studio per avviare personale medico e non medico anche non strutturato al perfezionamento nella cura del bambino ustionato. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Soci
L'associazione è costituita da Associati Fondatori e Associati Ordinari. Sono Associati Ordinari: a) i genitori, o chi altro ne ha la potestà, di bambini ustionati, ammessi dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli Associati; b) le persone fisiche ed i soggetti diversi, ammessi dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; c) le persone fisiche ed i soggetti diversi che, a giudizio dell'Assemblea degli associati, hanno acquistato in Italia e/o all'estero, particolari meriti nel perseguire le finalità dell'associazione; d) le persone fisiche ed i soggetti diversi che vogliano contribuire al funzionamento dell'associazione. L'Assemblea degli associati può istituire altre categorie di associati.....

Art. 4 - Patrimonio e entrate - bilanci - libri
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate: - versamenti effettuati dagli associati; redditi derivanti dal suo patrimonio; - introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali....

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Art. 5 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6 - Competenza

Sono di competenza dell'Assemblea degli associati:
  • la determinazione del numero e la nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
  • l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
  • l'approvazione dei bilanci;
  • le modificazioni del presente statuto;
  • lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione.

Art. 7 - Convocazione

L'assemblea degli associati viene convocata - nei mesi di aprile e novembre di ogni anno e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori dei Conti, o almeno un quarto degli associati - dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'associazione - da comunicare agli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione....

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di quattordici associati, secondo determinazione dell'assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; essi prestano la loro attività gratuitamente, ma hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loromandato; sono rieleggibili.... .

Art. 12 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza od assenza, da un Vicepresidente o, per mandato di uno di loro, dal segretario mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede dell'associazione - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, e-mail o telefonicamente, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti in carica...

FIRENZE IL 24 GENNAIO 2008

Per leggerlo integralmente potete scaricarlo cliccando sul link.